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Sez. 1, Sentenza n. 457 del 19/01/1984 (Rv. 432692 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 DELLA COSTITUZIONE - AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432692-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 DELLA COSTITUZIONE - AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE - DECORRENZA.*

Al ricorso per Cassazione avverso le decisioni della commissione tributaria centrale si applica il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla notificazione dell'intera decisione, e non da quella del solo dispositivo, ed in Mancanza il termine di un anno dalla pubblicazione della decisione medesima, ossia dal deposito di esso nella segreteria della commissione. (Conf 2446/83, mass n 427311; (Conf 813/82, mass n 418628; (Conf 624/81, mass n 411115).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)