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Sez. 4, Sentenza n. 10022 del 06/02/2025 Ud. (dep. 13/03/2025) Rv. 287766-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso dell'imputato - Rito camerale non partecipato - Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287766-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)