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Sez. 5 - , Sentenza n. 31983 del 14/03/2019 Ud. (dep. 18/07/2019) Rv. 277155 - 01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato - Conseguenze - Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277155-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, senza che sia necessaria la partecipazione all'udienza, purchè abbia dimostrato, anche solo attraverso memorie scritte, un suo utile contributo al processo. (Fattispecie in cui la parte civile aveva depositato una memoria, rappresentando elementi di dibattito centrati sulle questioni oggetto del ricorso ed offrendo una piattaforma argomentativa di contrasto alle ragioni avverse).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 153, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)