Sez. 6, Sentenza n. 24340 del 29/05/2025 Ud. (dep. 02/07/2025) Rv. 288298-01
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Valutazione della qualità della partecipazione della parte civile al processo - Necessità - Mero deposito di conclusioni e nota spese - Condanna dell'imputato alle spese relative all'azione civile - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare conclusioni scritte e nota spese.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)