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Sez. 5 - , Sentenza n. 27751 del 24/05/2019 Ud. (dep. 21/06/2019) Rv. 276987 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Rinnovazione dell’istruttoria in appello nel caso di “overturning” sfavorevole - Condizioni - Diversa interpretazione delle risultanze di prova dichiarativa identicamente valutata, in primo e secondo grado, quanto ad attendibilità - Obbligo di rinnovazione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276987-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato. (Fattispecie relativa al ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, disposto, senza rinnovazione istruttoria, sulla base della diversa valutazione dell'idoneità delle risultanze della prova testimoniale, indiscussa quanto ad attendibilità, a rappresentare gli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori aggravati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 108 com. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)