Sez. 2 - , Sentenza n. 5231 del 13/12/2018 Ud. (dep. 01/02/2019) Rv. 276050 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione - Riforma in appello – Rinnovazione della prova dichiarativa - Necessità – Condizioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale, è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la rinnovazione è invece rimessa alla discrezionalità del giudice qualora si tratti di testimonianze i cui contenuti sono incontestati ma rispetto alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 108 com. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)