Sez. 1, Sentenza n. 4807 del 20/09/1984 (Rv. 436723 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - CESSAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 1896, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA CON PREVISIONE DELLA PRODUZIONE DEGLI EFFETTI IN UN MOMENTO POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE - APPLICABILITÀ.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - CESSAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 1896, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA CON PREVISIONE DELLA PRODUZIONE DEGLI EFFETTI IN UN MOMENTO POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE - APPLICABILITÀ.*
Nella cosiddetta Assicurazione fideiussoria sono applicabili, nei rapporti interni tra le parti, le norme che disciplinano il contratto di Assicurazione, allorché ad esse sia improntata la disciplina specifica del contratto concretamente posto in essere, con la conseguenza che, in tale ipotesi, è applicabile anche la regola posta dall'art. 1896, comma secondo, cod. civ., secondo la quale, qualora gli effetti del contratto debbano avere inizio in un momento posteriore alla sua conclusione, esso si scioglie se il "rischio", costituito dalla possibilità di funzionamento della garanzia, venga meno nell'intervallo. (V 7028/83, mass n 431663; (V 6155/82, mass n 423839; (V 3457/81, mass n 414054).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1896, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)