Sez. 1, Sentenza n. 3457 del 26/05/1981 (Rv. 414054 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEJUSSORIA O CAUZIONALE - CONTRATTO ATIPICO - DISCIPLINA APPLICABILE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEJUSSORIA O CAUZIONALE - CONTRATTO ATIPICO - DISCIPLINA APPLICABILE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nell'Assicurazione fideiussoria o cauzionale, che ha pur sempre la funzione di garantire l'adempimento di un Obbligo altrui, confluiscono, in un contratto atipico, elementi della fideiussione e dell'Assicurazione, con la conseguente applicazione delle regole del contratto prevalente nella fattispecie concreta. Pertanto, se la controversia riguarda il rapporto fra assicuratore e terzo beneficiario (committente), la finalita fideiussoria assume carattere prioritario per cui deve applicarsi la relativa disciplina; se, invece, riflette il rapporto tra assicuratore e contraente (appaltatore), che nell'interesse del beneficiario (committente) ha stipulato la polizza, deve trovare applicazione la disciplina dell'Assicurazione quando le regole di tale contratto siano state richiamate (e cio in omaggio all'autonomia contrattuale delle parti ed alla volonta dalle stesse manifestate), ivi comprese quella dell'art 2952, comma primo, cod civ, relativa alla prescrizione annuale del diritto al pagamento delle rate di premio. (V 1292/78, mass n 390658, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)