Sez. 1, Sentenza n. 6155 del 17/11/1982 (Rv. 423839 - 01)
ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSIDDETTA ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA - NATURA SOSTANZIALE DI FIDEIUSSIONE - DISCIPLINA LEGALE TIPICA DELLA FIDEIUSSIONE - APPLICABILITÀ - LIMITE - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE.*
ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSIDDETTA ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA - NATURA SOSTANZIALE DI FIDEIUSSIONE - DISCIPLINA LEGALE TIPICA DELLA FIDEIUSSIONE - APPLICABILITÀ - LIMITE - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE.*
L'Assicurazione fideiussoria pur avendo come parte una impresa di Assicurazione, ha natura sostanziale di fideiussione, in quanto la sua funzione non è quella tipica della Assicurazione, cioè il trasferimento di un rischio a carico dell'assicuratore, bensì quella di garanzia, per essere diretta a garantire, nei confronti del beneficiario, l'adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente, ancorché questi sia solvibile ed ancorché lo inadempimento sia dovuto a volontà del contraente stesso. Ciò comporta che, seppure normalmente concorrono alla disciplina del negozio Disposizioni peculiari del contratto di Assicurazione, le quali vengono richiamate dagli stipulanti (assicuratore e contraente), il rapporto deve ritenersi regolato - proprio perché la causa del contratto resta nella sostanza quella fideiussoria - dalla disciplina legale tipica della fideiussione tutte le volte che le parti, nei limiti della loro autonomia contrattuale, non l'abbiano derogata, attraverso il riferimento a regole proprie dell'Assicurazione. (nella specie, la C.S. enunciando gli esposti principi ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva accertato la sostanziale funzione fideiussoria del negozio, ed interpretato le condizioni particolari di polizza nel senso che nel caso di contrasto tra norme di legge in materia di fideiussione e quelle in tema di Assicurazione la prevalenza doveva essere data alle prime, ritenendo in conseguenza applicabile al contratto la prescrizione decennale, vigente per la fideiussione e non quella annuale ex art. 2952 cod. civ., specificamente prevista per il diritto al pagamento delle rate, di premio del contratto di Assicurazione). (V 3457/81, mass n 414054; (V 1292/78, mass n 309658; (V 6152/79, mass n 402862).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)