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Sez. 5 - , Sentenza n. 5209 del 11/12/2020 Ud. (dep. 10/02/2021) Rv. 280408 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Annullamento per vizio di motivazione - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Obbligatorietà – Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280408-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non ricorre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rinvio, nell'ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata allo scrutinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)