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Sez. 3, Sentenza n. 34794 del 19/05/2017 Ud. (dep. 17/07/2017) Rv. 271345 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Vizio di motivazione - Poteri del giudice del rinvio.
Stato
decisa il 2017-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271345-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione della sentenza di condanna per violenza sessuale, la Corte d'Appello, pervenuta alla assoluzione degli imputati, avesse l'obbligo di rinnovare la testimonianza della parte lesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)