Sez. 5 - , Sentenza n. 32011 del 11/06/2019 Ud. (dep. 18/07/2019) Rv. 277250 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Art. 603-bis cod. proc. pen. – Giudizio di rinvio - Applicabilità - Sussistenza – Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
L'art. 603, comma-3 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in assenza di disposizioni transitorie che prevedano diversamente, trova applicazione, ricorrendone i presupposti, anche nel giudizio di rinvio, seppure la norma sia entrata in vigore successivamente alla sentenza di annullamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)