Sez. 2 - , Sentenza n. 10255 del 29/11/2019 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 278745 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Annullamento per vizio di motivazione - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Obbligatorietà – Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non ricorre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3–bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rinvio, nell'ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata allo scrutinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)