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Sez. L, Sentenza n. 1001 del 02/02/1988 (Rv. 457318 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - COMPUTO - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - PENSIONE EROGATA IN BASE ALL'ACCORDO ITALO-SVIZZERO RATIFICATO CON LEGGE 31 OTTOBRE 1963 N. 1781 - AUMENTO EX ART. 10 LEGGE 3 GIUGNO 1975 N. 160 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457318-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - COMPUTO - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - PENSIONE EROGATA IN BASE ALL'ACCORDO ITALO-SVIZZERO RATIFICATO CON LEGGE 31 OTTOBRE 1963 N. 1781 - AUMENTO EX ART. 10 LEGGE 3 GIUGNO 1975 N. 160 - APPLICABILITÀ.*

Con riguardo alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, il beneficio dell'aumento dell'importo della pensione, quale previsto dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 sul presupposto che la pensione sia superiore al trattamento minimo (mentre per le pensioni inferiori al trattamento minimo rimane in vigore il precedente meccanismo di perequazione automatica di cui all'art. 19 legge 30 aprile 1969 n. 153) trova applicazione nel caso di pensione (nella specie, di reversibilità) erogata dall'INPS in base all'accordo italo-svizzero ratificato con legge 31 ottobre 1963 n. 1781 per effetto del cumulo dei periodi di Assicurazione riconosciuti al lavoratore rispettivamente in Italia ed in svizzera, anche se l'importo pro-rata a carico dell'INPS sia di per sè solo inferiore al trattamento minimo di pensione, giacché tale pensione - che complessivamente considerata è sempre superiore al trattamento minimo garantito - ha carattere unitario, come emerge dall'art. 9 della convenzione citata, che prescrive che l'ammontare della prestazione erogata dall'ente assicuratore italiano deve essere calcolata come se tutti i periodi di Assicurazione fossero stati compiuti nelle sole assicurazioni italiane. (V 1499/86, mass n 444879).*

Riferimenti normativi: Legge 31/10/1963 num. 1781 art. 9, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 19 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)