Sez. 3, Sentenza n. 45257 del 30/09/2005 Ud. (dep. 14/12/2005) Rv. 233202 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Reati in materia previdenziale - Costituzione di associazione in partecipazione - Differenza tra collaborazione dell'associato e rapporto di lavoro dipendente - Sussistenza dei reati in caso di costituzione fittizia.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
Ai fini della configurabilità di reati in materia previdenziale, in riferimento ad un'associazione in partecipazione, il giudice di merito deve accertare la sussistenza di fatto degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato - dove il lavoratore riceve una retribuzione come corrispettivo delle prestazioni lavorative ed è subordinato al potere disciplinare e gerarchico del datore di lavoro - anziché la sussistenza degli elementi che connotano la specifica tipologia del contratto di associazione in partecipazione, ove l'apporto della prestazione lavorativa è invece collegato al rischio di impresa ed alla partecipazione agli utili o alle perdite e l'associato conserva un potere di controllo sull'associante-gestore dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)