Sez. 7, Sentenza n. 37402 del 30/06/2016 Cc. (dep. 09/09/2016) Rv. 267951 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Precedente condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria - Art. 57, comma secondo, l. n. 689 del 1981 - Effetti ostativi ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena - Esclusione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
La precedente condanna alla pena detentiva, sostituita con la pena pecuniaria, non è di per sé ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)