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Sez. 1, Sentenza n. 52181 del 08/11/2016 Cc. (dep. 07/12/2016) Rv. 268352 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'ordine di esecuzione - Divieto per reati ostativi - Condanna per il reato di maltrattamenti in danno di minore infraquattordicenne - Formale abrogazione dell'art. 572, comma secondo, cod. pen. - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268352-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato previsto dall'art. 572, comma secondo, cod. pen., costituisce causa ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione, nonostante l'abrogazione di detta norma, operata dall'art. 1, comma primo bis, del D.L. 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.119, attesa la natura "mobile" del rinvio contenuto nell'art.656, comma nono, cod. proc. pen. all'art. 572, comma secondo, cod. proc. pen. e la continuità normativa tra l'ipotesi formalmente abrogata e l'analoga previsione di cui agli artt. 572, comma primo e 61, comma primo, n.11-quinquies, cod. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 570 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 com. 2 PENDENTE, Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 CORTE COST., Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)