Sez. 1, Sentenza n. 10373 del 29/01/2021 Cc. (dep. 17/03/2021) Rv. 280739 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'ordine di esecuzione - Condanna per il reato di maltrattamenti in danno di minori d’età commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 - Titolo ostativo ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 9, legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha trasformato l'ipotesi ivi prevista in circostanza aggravante ad effetto speciale, costituisce titolo ostativo alla sospensione dell'esecuzione, in quanto già previsto come tale dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. il cui testo è rimasto sempre immutato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 com. 2 PENDENTE, Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. A CORTE COST., Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9 com. 2 lett. A PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)