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Sez. 1, Sentenza n. 34492 del 14/07/2020 Cc. (dep. 03/12/2020) Rv. 280000 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'ordine di esecuzione - Condanna per il reato di maltrattamenti in danno di minori d’età commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 – Titolo ostativo ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280000-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., aggravato dall'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies cod. pen., commesso prima dell'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha trasformato il medesimo elemento circostanziale in una circostanza aggravante ad effetto speciale, inserendola al secondo comma dell'art. 572 cod. pen., non costituisce titolo ostativo alla sospensione, in assenza di una disciplina transitoria e di coordinamento con l'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 com. 2 PENDENTE, Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. A CORTE COST., Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9 com. 2 lett. A PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)