Sez. 5, Sentenza n. 9600 del 21/07/2000 (Rv. 538638 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI | Debitori soggetti a procedura concorsuale - Perdite sui relativi crediti - Deducibilità - Condizioni - Art. 66 comma terzo d.P.R. 917/86 - Introduzione della deducibilità "tout court" delle perdite su crediti - Portata retroattiva - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI
In tema di agevolazioni tributarie, la norma di cui all'art. 66, terzo comma d.P.R. 917/86 (che contempla la deducibilità "tout court" delle perdite su crediti qualora il debitore sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale) si applica anche quando la procedura concorsuale sia in corso alla data dell'inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, giusta disposto dell'art. 25 primo comma del d.P.R. 42/88, norma che, nel conferire retroattività all'innovazione di cui al citato art. 66 (in quanto la estende ai casi in cui siano state in precedenza aperte procedure concorsuali a carico di debitori, così ammettendo la deduzione delle perdite sui corrispondenti crediti pur quando la situazione di essa giustificativa si sia anteriormente verificata, alla condizione della persistenza della situazione medesima successivamente all'indicata data), prevale su quanto disposto, in via generale, dall'art. 36 del medesimo d.P.R., con riguardo alle norme del d.P.R. 917/86 "diverse dalle disposizioni considerate nei precedenti articoli" di cui fa parte, appunto, il predetto art. 36.
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 597 CORTE COST., Legge 22/12/1986 num. 917 art. 66, Legge 04/02/1988 num. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)