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Sez. 5, Sentenza n. 11455 del 30/05/2005 (Rv. 581952 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI | Redditi di impresa - Perdite sui crediti - Deducibilità - Condizioni - Art. 66, terzo comma, d.P.R. n. 917 del 1986 - Deducibilità "tout court" - Portata retroattiva - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581952-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI

In tema di redditi di impresa e con riguardo alla deducibilità delle perdite su crediti verso debitori soggetti a procedure concorsuali, la norma, di natura innovativa e non interpretativa, di cui all'art. 66, terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - che contempla la deducibilità "tout court" delle perdite su crediti qualora il debitore sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale - si applica anche quando la procedura concorsuale sia in corso alla data di inizio del primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, in virtù della previsione dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)