Sez. L, Sentenza n. 522 del 22/01/1981 (Rv. 411006 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI - CRITICHE DI PARTE - MERE ALLEGAZIONI DIFENSIVE - CONFIGURABILITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI - CRITICHE DI PARTE - MERE ALLEGAZIONI DIFENSIVE - CONFIGURABILITA.*
Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, esaurisce l'Obbligo della motivazione con la indicazione delle fonti del suo convincimento, anche se non esamina particolarmente le contrarie deduzioni di parte che, anche non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perche incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio, gia valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art 360 n 5 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)