diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7379 del 11/12/1986 (Rv. 449431 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449431-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - MOTIVAZIONE.*

Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, esaurisce l'Obbligo della motivazione con la indicazione delle fonti del suo convincimento, anche se non esamina particolarmente le contrarie deduzioni di parte che, benché non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio, già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. (V 5564/83, mass n 430506; (V 4382/81, mass n 415082; (Conf 522/81, mass n 411006).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)