Sez. L, Sentenza n. 73 del 06/01/1981 (Rv. 410463 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - PRINCIPIO DELLA COSIDDETTA CAUSALITA EFFICIENTE O GIURIDICA - APPLICABILITA - NOZIONE - CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO CIRCA LA SUFFICIENZA DELLA CAUSA SOPRAVVENUTA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - PRINCIPIO DELLA COSIDDETTA CAUSALITA EFFICIENTE O GIURIDICA - APPLICABILITA - NOZIONE - CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO CIRCA LA SUFFICIENZA DELLA CAUSA SOPRAVVENUTA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il principio secondo cui in presenza di un evento dannoso, tutti gli antecedenti, in Mancanza dei quali quell'evento non si sarebbe verificato, devono essere considerati causa di esso senza che sia dato distinguere tra quelli che hanno operato in via diretta e primaria e quelli che hanno avuto, invece, influenza soltanto indiretta e remota, deve essere integrato e corretto con il principio della cosiddetta causalita efficiente o giuridica, espresso dall'art 41, comma secondo, cod pen, in virtu del quale, se nella sequenza causale e individuabile una causa prossima di rilievo tale da essere sufficiente da sola a determinare l'evento, e questa ad assurgere a causa efficiente esclusiva, mentre gli antecedenti piu remoti scadono al rango di mere occasioni, non piu legate eziologicamente al risultato finale. Il convincimento del giudice del merito circa la sufficienza della causa sopravvenuta a determinare l'evento dannoso, ove sia sorretto da congrua e logica motivazione, e incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 4644/76, mass n 383392, sulla prima parte; (Conf 201/73, mass n 362009).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)