Sez. 1, Sentenza n. 10455 del 29/10/1990 (Rv. 469561 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ - OPPOSIZIONE - LIQUIDAZIONE DI MAGGIOR SOMMA - VERSAMENTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - OBBLIGATORIETÀ - CONDANNA AL PAGAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL'ESPROPRIATO - DIVIETO - OCCUPAZIONE EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ - OPPOSIZIONE - LIQUIDAZIONE DI MAGGIOR SOMMA - VERSAMENTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - OBBLIGATORIETÀ - CONDANNA AL PAGAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL'ESPROPRIATO - DIVIETO - OCCUPAZIONE EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - IRRILEVANZA.*
In ordine alla maggiore somma per indennità di occupazione temporanea e legittima, liquidata in esito al giudizio d'opposizione avverso la Determinazione compiuta in Sede amministrativa, deve essere disposto il versamento presso la cassa depositi e prestiti, restando preclusa la condanna al pagamento diretto in favore dello espropriato, anche quando si tratti di occupazione decretata ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, alla stregua della applicabilità delle stesse norme dettate per l'indennità di espropriazione (art. 72 della legge 25 giugno 1865 n. 2359). (V 226/86, mass n 443869; (V 3825/83, mass n 428745).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)