Sez. 1, Sentenza n. 226 del 16/01/1986 (Rv. 443869 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - ATTRIBUZIONE DI UN SUPPLEMENTO DI INDENNITÀ - VERSAMENTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - NECESSITÀ - CONDANNA DELL'ESPROPRIANTE AL PAGAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL'ESPROPRIATO - INAMMISSIBILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - ATTRIBUZIONE DI UN SUPPLEMENTO DI INDENNITÀ - VERSAMENTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - NECESSITÀ - CONDANNA DELL'ESPROPRIANTE AL PAGAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL'ESPROPRIATO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il maggior importo, a titolo d'indennità per il periodo di occupazione legittima, che venga riconosciuto in esito al giudizio di opposizione avverso la Determinazione dell'indennità medesima in Sede amministrativa, deve essere versato presso la cassa depositi e prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi, restando preclusa la possibilità di una condanna dell'espropriante al pagamento diretto in favore dell'espropriato. (Conf 3825/83, mass n 428745).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)