Sez. U, Sentenza n. 135 del 15/03/1999 (Rv. 524112 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Determinazione - Maggior somma riconosciuta a seguito di giudizio di opposizione - Versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti - Necessità - Pagamento diretto all'espropriato - Divieto.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
L'indennità spettante al privato per il periodo di occupazione legittima e rideterminata all'esito del giudizio di opposizione instaurato dinanzi alla speciale giunta presso la Corte di appello deve essere versata dall'amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi, restando, per converso, preclusa la possibilità di una condanna dell'amministrazione stessa al pagamento diretto in favore dell'espropriato, giusta disposto dell'art. 72, terzo comma della legge 2359/1865 (normativa cui l'art. 12 del R.D. 2003/1885 opera un inequivocabile riferimento).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Regio Decr. 12/03/1885 num. 3003 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)