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Sez. U, Sentenza n. 109 del 02/03/1999 (Rv. 523729 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO | Presso la Cassa depositi e prestiti - Necessità - Condanna al pagamento diretto - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523729-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO

L'indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, riconosciuta in esito al giudizio di opposizione, deve essere versata presso la Cassa depositi e prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi, restando preclusa la possibilità di una condanna dell'espropriante al pagamento diretto in favore dell'espropriato.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)