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Sez. L, Sentenza n. 3965 del 13/09/1977 (Rv. 387659 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LICEITA - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO 6 DICEMBRE 1950 PER L'INDUSTRIA COTONIERA).*
Stato
decisa il 1977-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387659-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LICEITA - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO 6 DICEMBRE 1950 PER L'INDUSTRIA COTONIERA).*

Al lavoratore che abbia rivestito la qualifica di operaio o di intermedio e poi quella superiore di intermedio o di impiegato non deve necessariamente essere liquidata l'indennita di anzianita con riferimento esclusivo alla categoria di ultima appartenenza per l'intero periodo del rapporto, ma, se il contratto collettivo diversamente prevede, puo legittimamente farsi luogo alla liquidazione a scaglioni, computando per il periodo trascorso nella categoria inferiore un rapporto tempo salario diverso. (l'affermazione e stata resa con riferimento alla liquidazione prevista nel CCNL 6 dicembre 1950 per gli addetti all'industria cotoniera). (Conf 2200/75, mass n 375987).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 06/12/1950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)