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Sez. L, Sentenza n. 12 del 04/01/1979 (Rv. 396021 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DISCIPLINA CONTRATTUALE COLLETTIVA PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI PRODOTTI PETROLIFERI - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - CONFIGURABILITA - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396021-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DISCIPLINA CONTRATTUALE COLLETTIVA PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI PRODOTTI PETROLIFERI - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - CONFIGURABILITA - LEGITTIMITA - LIMITI.*

L'art 7 del CCNL 16 settembre 1947 per gli addetti all'industria dei prodotti petroliferi il quale prevede, per il dipendente che passi dalla qualifica operaia a quella impiegatizia, l'immediato trattamento di licenziamento ed il riconoscimento - in presenza di un'anzianita operaia di almeno sei anni - di un'anzianita convenzionale impiegatizia pari a sei mesi per ogni due anni della detta anzianita di servizio operaia e sempre salvo, a norma dei successivi contratti collettivi di categoria (art 62 del CCNL 7 luglio 1967 e art 63 del CCNL 14 gennaio 1970), il diritto, in ogni caso di risoluzione del rapporto, ad una mensilita di retribuzione normale per ciascun anno di effettivo servizio come impiegato, configura un sistema di liquidazione a "scaglioni" pienamente legittimo, purche la frazione di ultima retribuzione afferente ai periodi di permanenza del lavoratore nelle precedenti categorie sia di misura tale da assicurare allo stesso una quota di indennita di anzianita non inferiore alla quota che gli sarebbe spettata in quel momento ove in tali precedenti categorie fosse sempre rimasto. (V 3965/77, mass n 387659; (V 2498/77, mass n 386214; (V 720/77, mass n 384300; (V 2514/76, mass n 381314; (V 2514/76, mass n 381314; (V 2200/75, mass n 375987).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 16/09/1947 num. 7, Contr. Coll. 07/07/1967 num. 62, Contr. Coll. 14/01/1970 num. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)