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Sez. L, Sentenza n. 2200 del 30/05/1975 (Rv. 375987 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375987-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITA.*

La norma del terzo comma dell'art 2120 cod civ, disponendo che l'indennita di anzianita deve essere determinata in base all'ultima retribuzione, nonche in relazione alla categoria cui appartiene il prestatore di lavoro, non implica che quest'ultimo riferimento debba ritenersi fatto alla sola ultima categoria di appartenenza del lavoratore al momento della risoluzione del rapporto, bensi va inteso quale richiamo generico al concetto astratto e atemporale di appartenenza ad una categoria, comprensivo cioe di tutte le diverse categorie in cui sia stata concretamente articolata l'appartenenza del lavoratore nello svolgimento dell'unico rapporto di lavoro. Tale disposizione, percio, non impone, ai fini del calcolo dell'indennita di anzianita - la quale, ai sensi del primo comma dello stesso art 2120 cod civ, deve essere proporzionale agli anni di servizio prestato - l'osservanza di un criterio o rapporto uniforme di proporzionalita aritmetica semplice, consistente nel moltiplicare un'unica e costante frazione (numero di giornate) della retribuzione finale per il numero complessivo degli anni di servizio; ma, al contrario, in relazione all'espressa riserva nello stesso comma disposta in ordine alla Determinazione dell'indennita in questione, affida alle associazioni sindacali in Sede di contrattazione collettiva il potere di differenziare la misura in cui l'ultima retribuzione deve essere assunta a base del calcolo dell'indennita stessa con riferimento a ciascuna delle categorie professionali nelle quali il prestatore di lavoro sia stato inquadrato durante lo svolgimento del suo rapporto, cosi da diversificare, sulla base dell'evoluzione avuta dal rapporto medesimo, il coefficiente di calcolo, costituito dalla frazione tempo-salario, per i vari periodi di appartenenza del lavoratore alle diverse categorie (cosiddetta liquidazione 'a scaglionì). (Conf 2823/74, mass n 371240; 2290/72, mass n 359639; (Conf 2130/72, mass n 359379).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)