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Sez. 2, Sentenza n. 163 del 26/01/1970 (Rv. 344939 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - CALCOLATI IN RIFERIMENTO AL CONFINE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - VIOLAZIONE - DIRITTI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO FINITIMO*
Stato
decisa il 1970-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344939-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - CALCOLATI IN RIFERIMENTO AL CONFINE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - VIOLAZIONE - DIRITTI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO FINITIMO*

Nell'ipotesi in cui un regolamento edilizio imponga fra le costruzioni su fondi finitimi un distacco superiore a tre metri e per ciascuna di esse una certa distanza dal confine, non puo trovare applicazione il principio della prevenzione. Dalla violazione di siffatta norma regolamentare, che costituisce integrazione delle Disposizioni contenute nel codice civile in materia di distanze, a nulla rilevando in contrario una maggiore distanza fra le costruzioni e la sua misurazione con riferimento al confine, deriva a favore del proprietario del fondo finitimo il diritto di chiedere l'arretramento della costruzione lesiva alla distanza stabilita ovvero il risarcimento del danno per il particolare sacrificio derivante dalla minore edificabilita del suo fondo. (sulla prima parte, V 1083-69, massima n 339596 sulla seconda parte V 3068-69, massima n 342997 3067-69, massima n 342991).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)