Sez. 2, Sentenza n. 2000 del 24/06/1971 (Rv. 352609 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI - CALCOLATI IN RIFERIMENTO AL CONFINE - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - EDIFICIO COSTRUITO SUL CONFINE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA REGOLAMENTARE - LEGITTIMITA - DIRITTO ALL'ARRETRAMENTO DA PARTE DEL VICINO PER UNA DISTANZA PARI A QUELLA GLOBALE PRESCRITTA DAL REGOLAMENTO EDILIZIO - INSUSSISTENZA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI - CALCOLATI IN RIFERIMENTO AL CONFINE - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - EDIFICIO COSTRUITO SUL CONFINE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA REGOLAMENTARE - LEGITTIMITA - DIRITTO ALL'ARRETRAMENTO DA PARTE DEL VICINO PER UNA DISTANZA PARI A QUELLA GLOBALE PRESCRITTA DAL REGOLAMENTO EDILIZIO - INSUSSISTENZA.*
Il principio della prevenzione, per cui il proprietario che costruisce per primo determina una situazione in cui il vicino deve arretrare di tanto la propria fabbrica quanto e necessario perche sia rispettata l'intera distanza fra le costruzioni stabilita dalla legge, non trova applicazione nel caso di norme del regolamento edilizio che prescrivono, per le costruzioni, una distanza non inferiore a una determinata misura 'da ogni confiné. In tal caso il proprietario che abbia costruito prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare puo bensi mantenere la sua costruzione sul confine, ma non puo pretendere - come invece potrebbe nel caso che la nuova disciplina prescrivesse la distanza 'fra le costruzionì - che la distanza ch'egli non e tenuto ad osservare venga sommata a quella da rispettarsi da parte del proprietario contermine il quale dovrebbe pertanto costruire osservando la distanza globale fra gli edifici quale risultante dalle Disposizioni della regolamentazione sopravvenuta. (V 163'70, mass n 344939' 1083'69, mass n 339596' 2168'66, mass n (324238' 952'66, mass n 321899).*
Riferimenti normativi: Legge 06/07/1931 num. 981 art. 8, Legge 10/05/1955 num. 444 art. 27, Legge 10/05/1955 num. 444 art. 19, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)