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Sez. 1, Sentenza n. 13218 del 10/09/2003 (Rv. 566720 - 01)

COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Autorizzazione a stare in giudizio - Disciplina ex legge n. 142 del 1990 - Ratifica da parte del Consiglio - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566720-01

COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - DELIBERAZIONI - IN GENERE

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge n. 142/1990, competente in via esclusiva sull'autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune è la Giunta municipale, in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al Sindaco, al Consiglio o ad altri organi di decentramento (art. 35), senza che venga in alcun modo in considerazione la necessità della ratifica da parte del Consiglio, prescritta dalla normativa previgente. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto legittima l'offerta in aumento del sesto e la conseguente partecipazione all'incanto immobiliare, in una procedura fallimentare, da parte del Sindaco su autorizzazione della Giunta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)