Sez. 1, Sentenza n. 18224 del 21/12/2002 (Rv. 559371 - 01)
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Autorizzazione a stare in giudizio - Disciplina ex legge n. 142 del 1990 - Ratifica da parte del Consiglio - Necessità - Esclusione.
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - DELIBERAZIONI - IN GENERE
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge n. 142/90, competente in via esclusiva sull'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune è la giunta municipale, in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al Sindaco, al Consiglio o ad altri organi di decentramento (art. 35), senza che venga in alcun modo in considerazione la necessità della ratifica da parte del Consiglio, prescritta dalla normativa previdente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)