Sez. 1, Sentenza n. 14583 del 13/07/2015 (Rv. 635938 - 01)
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI | Autorizzazione a stare in giudizio - Deliberazione della giunta municipale - Sopravvenienza della legge n. 142 del 1990 nel corso del giudizio - Conseguenze - Ratifica da parte del consiglio comunale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Successiva abrogazione della legge n. 142 del 1990 - Rilevanza - Esclusione.
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI
Nel nuovo ordinamento sulle autonomie locali, introdotto con la legge 8 giugno 1990, n. 142, la competenza ad autorizzare il sindaco a stare in giudizio per il comune spetta alla giunta municipale, senza necessità - anche nei giudizi in corso, in mancanza di una norma transitoria - di un'espressa ratifica da parte del consiglio comunale e la conseguente definitiva efficacia dell'autorizzazione in precedenza conferita dalla giunta. Né, in senso contrario, rileva l'intervenuta abrogazione della legge n. 142 del 1990 ad opera dell'art. 274, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, anzi, attribuendo al sindaco la rappresentanza legale del comune e limitandosi a far salva una diversa previsione statutaria, esclude che la stessa autorizzazione alla lite da parte della giunta possa essere considerata come un atto necessario ai fini della proposizione dell'azione o della resistenza in giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 274 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)