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Sez. 4, Sentenza n. 16328 del 05/04/2011 Cc. (dep. 26/04/2011) Rv. 251960 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa professionale - Criteri di valutazione - Art. 2236 cod. civ. - Diretta applicazione nel campo penale - Limiti - Validità come regola di esperienza - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251960-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di colpa professionale medica, la norma prevista dall'art. 2236 cod. civ. trova applicazione come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l'addebito di imperizia del sanitario qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di specifica difficoltà di carattere tecnico-scientifico. (Nella specie, relativa ad errore diagnostico in un'ipotesi di coma dipendente da dissezione dell'aorta ma attribuito dai medici curanti a problemi neurologici ancorché all'esito di esami cardiologici specifici quali un elettrocardiogramma ed un ecocolordoppler, la Corte ha osservato che la particolare difficoltà ricorre anche laddove si versi in situazioni di emergenza turbate dall'impellenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)