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Sez. U, Ordinanza n. 26286 del 16/12/2009 (Rv. 610719 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Federazione Italiana Giuoco Calcio - Omesso controllo sul possesso dei requisiti per l'iscrizione al campionato nazionale - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610719-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda di risarcimento dei danni proposta da un terzo (nella specie, la curatela del fallimento di una società calcistica) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio per la violazione degli obblighi di verifica dei bilanci delle singole società, su di essa gravanti in sede di accettazione della richiesta d'iscrizione al campionato di calcio. La violazione del dovere di controllo sulla regolarità finanziaria delle società costituisce infatti la causa mediata del danno lamentato, mentre la causa immediata è rappresentata dall'illegittima iscrizione della società fallita, che costituisce esercizio di un'attività amministrativa con contenuto autoritativo, in relazione alla quale non sono ipotizzabili diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)