Sez. 1, Sentenza n. 1501 del 03/04/1978 (Rv. 390874 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - FORO CONVENZIONALE - INDEROGABILITA - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONE PER RAGIONI DI CONNESSIONE - LEGITTIMITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - FORO CONVENZIONALE - INDEROGABILITA - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONE PER RAGIONI DI CONNESSIONE - LEGITTIMITA.*
Il foro convenzionale, ancorche esclusivo, non da luogo ad una ipotesi di Competenza territoriale inderogabile, configurabile solo per espressa previsione di legge, e, quindi, al pari di ogni altro criterio determinativo della Competenza, deve ritenersi suscettibile di modificazione per ragioni di connessione, ivi compresa quella del cumulo soggettivo, ai sensi dell'art 33 cod proc civ. (V 112/76, mass n 378746).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)