Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 05/11/1996 Cc. (dep. 05/12/1996) Rv. 206728 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Reato istantaneo ad effetti permanenti.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
Il delitto di evasione ha natura di reato istantaneo ad effetti permanenti. L'art. 385 prevede, infatti, come circostanza attenuante la costituzione in carcere dell'evaso prima della condanna. Il comportamento "de quo" coincide con il venire meno dell'effetto permanente. L'art. 3 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modifiche in legge 12 luglio n. 203, inoltre, stabilendo la possibilità dell'arresto fuori flagranza, indica che il delitto si perfeziona al momento dell'allontanamento del luogo di detenzione (sia pure il domicilio domestico) o del mancato rientro per l'ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (diversamente si sarebbe sempre nella flagranza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)