Sez. 2, Sentenza n. 1405 del 21/03/1989 (Rv. 462235 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - DIVIETO - SOCIETÀ DI ENGINEERING - INAPPLICABILITÀ.*
PROFESSIONISTI - IN GENERE - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - DIVIETO - SOCIETÀ DI ENGINEERING - INAPPLICABILITÀ.*
Le cosiddette società di engineering - nei cui confronti non opera il divieto di Esercizio societario di attività professionali sancito dall'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 - offrono un prodotto diverso e più complesso dell'Opus fornito dai singoli professionisti, quali consulenza commerciale, cessione di tecnologia, assistenza necessaria all'organizzazione di iniziative imprenditoriali, e così prestazioni di servizi che trascendono l'oggetto delle professioni protette, che per contro sono esplicate con riguardo ad attività caratterizzate da intuitus personae e da responsabilità individuale del professionista. (V 2555/87, mass n 451706).*
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1815 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)