Sez. 3, Sentenza n. 9788 del 02/10/1998 (Rv. 519344 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VENDITA IN BLOCCO | Insussistenza del diritto - Vendita cumulativa - Nozione - Sussistenza del diritto di prelazione - Condizioni.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VENDITA IN BLOCCO
In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello d'abitazione, nel caso di vendita in blocco dell'intero edificio nel quale si trova l'immobile locato, il conduttore di questo non ha diritto alla prelazione ed al riscatto previsti dagli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 né sulla singola unità immobiliare, per non essere separabile dal tutto, né sull'intero edificio, trattandosi di bene diverso da quello locato. Nel diverso caso di vendita cumulativa e, cioè, di vendita unica relativa a più beni, la prelazione e il riscatto restano esclusi solo se risulti accertato in concreto e in base a fattori di carattere oggettivo che, al momento della "denuntiatio" o, in mancanza di questa, al momento del trasferimento, i beni sono stati considerati funzionalmente e strutturalmente coordinati tra di loro sì da costituire un'entità patrimoniale diversa, di cui non è possibile disporre la separazione senza alterare l'essenza e la funzione dell'insieme. Tale accertamento non è influenzato dalla circostanza che l'acquirente abbia progettato l'unificazione anche strutturale e funzionale dei beni oggetto della vendita cumulativa, realizzando dunque in prospettiva un diverso modo di essere dei beni stessi ed eventualmente determinandone un incremento di valore.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)