Sez. 3, Sentenza n. 1519 del 17/02/1994 (Rv. 485344 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - Vendita in blocco | Diritto di prelazione - Ammissibilità - Esclusione.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - Vendita in blocco
Il diritto di prelazione di cui all'art. 38 della legge n. 392 del 1978 presuppone necessariamente la perfetta coincidenza fra l'immobile da vendere e quello locato, sicché deve escludersi, giusti gli univoci elementi ermeneutici desumibili dal tenore letterale e dalla "ratio" della norma, nel caso in cui il proprietario intenda provvedere alla vendita in blocco dell'edificio nel quale sia ubicato l'immobile locato, non essendo, di conseguenza, ipotizzabile né l'esercizio di una prelazione parziaria, limitata a questo immobile e tale da determinarne lo scorporo da quell'insieme più ampio, unitariamente considerato ai fini della divisata alienazione, né l'estensione della prelazione all'intero complesso, senza che in contrario rilevino le disposizioni vigenti per il diverso istituto della prelazione agraria.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)