Sez. 3, Sentenza n. 4519 del 19/05/1990 (Rv. 467248 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VENDITA IN BLOCCO - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO - VENDITA CUMULATIVA - NOZIONE - DIFFERENZE - SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - LIMITI.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VENDITA IN BLOCCO - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO - VENDITA CUMULATIVA - NOZIONE - DIFFERENZE - SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - LIMITI.*
In tema di locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione, mentre nel caso di vendita in blocco dell'intero edificio nel quale si trova l'immobile locato, il conduttore di questo non ha diritto alla prelazione ed al riscatto previsti dagli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, né sull'unità immobiliare oggetto del rapporto né sull'intero stabile, rappresentando questo un bene diverso dalle singole unità che lo compongono, nel diverso caso di vendita non riguardante l'intero edificio, ma una parte di esso comprendente due o più unità immobiliari, tra le quali quella locata, vertendosi in tema di vendita cumulativa e non di cosiddetta "vendita in blocco", il diritto di prelazione del conduttore di uno dei beni compresi nella vendita, può escludersi solo se si tratti di un contratto di vendita unitario non soltanto per l'unicità del prezzo ma anche perché non oggettivamente frazionabile in distinti trasferimenti aventi ad oggetto ciascuno una singola unità immobiliare, riguardando bensì un complesso immobiliare che, nello stato in cui si trova al tempo della denuntiatio - o, in Mancanza di questa, del trasferimento -, sia dotato di una propria oggettiva, effettiva e non fittizia individualità giuridica e strutturale, tranne che non si accerti un intento fraudolento volto ad escludere il diritto del conduttore tramite una surrettizia aggregazione di beni. (V 5118/89, mass n 464344; (V 5118/89, mass n 464343; (V 4519/89, mass n 464004; (V 2992/89, mass n 463175; (V 3550/88, mass n 458872; (V 6576/87, mass n 454820; (V 4729/86, mass n 447431; (V 4409/86, mass n 447160; (Conf 1934/87, mass n 451246).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)