Sez. 5, Sentenza n. 17963 del 25/03/2014 Cc. (dep. 29/04/2014) Rv. 260566 - 01
PARTE CIVILE - IN GENERE | Morte della parte civile successiva alla proposizione del ricorso per cassazione - Inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.
PARTE CIVILE - IN GENERE
La morte della parte civile, verificatasi in una delle fasi successive al giudizio di primo grado, costituisce causa di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione a suo tempo proposta, in mancanza di prosecuzione del giudizio da parte del successore universale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)