Sez. 6 - , Sentenza n. 54641 del 27/09/2018 Ud. (dep. 06/12/2018) Rv. 274635 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | – Morte della parte civile – Revoca tacita – Esclusione – Inerzia degli eredi nel giudizio di appello – Revoca tacita – Esclusione – Ragioni.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA
Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. – inapplicabili al processo penale – in quanto la costituzione resta valida "ex tunc" e, pertanto, la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia non integrano un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta, essendo questa configurabile, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., nel solo caso di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)