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Sez. L, Sentenza n. 6088 del 30/05/1995 (Rv. 492596 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Infortunio verificatosi al di fuori dell'attività lavorativa dal punto di vista spazio-temporale - Occasione di lavoro - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio relativo - Incidenza sul lavoratore.
Stato
decisa il 1995-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492596-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

Quando l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività lavorativa e delle vere e proprie prestazioni di lavoro (e cioè anteriormente o successivamente a queste, ovvero durante una pausa), la ravvisabilità della occasione di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è rigorosamente condizionata all'esistenza di circostanze - la cui prova, a norma dell'art. 2697 cod. civ., incombe sull'assicurato che agisce in sede giudiziaria per ottenere la prestazione previdenziale - che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e lo facciano invece rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso in virtù di un collegamento non del tutto marginale; in particolare, l'attività non intrinsecamente lavorativa, e non coincidente per modalità di tempo o di luogo, con le prestazioni dovute, deve essere richiesta "ex necessitate" o dalle modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro, o da circostanze di tempo e di luogo che prescindono dalla volontà di scelta del lavoratore. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva dichiarato la non indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore mentre, durante l'orario di lavoro, si stava recando al bar per prendere un caffè).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)