Sez. L, Sentenza n. 6587 del 12/12/1981 (Rv. 417435 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INAMMISSIBILITÀ DI PRECLUSIONE E DI DECADENZA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - ESTENSIONE AL TERMINE DI PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIARIA - CONSEGUENZE - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI EX ART. 16 DEL T.U. N. 1124 DEL 1965 - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INAMMISSIBILITÀ DI PRECLUSIONE E DI DECADENZA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - ESTENSIONE AL TERMINE DI PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIARIA - CONSEGUENZE - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI EX ART. 16 DEL T.U. N. 1124 DEL 1965 - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
L'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, disponendo che nelle procedure amministrative in materia previdenziale ed assistenziale previste dalle leggi speciali non si tiene conto delle preclusioni e delle decadenze già verificatesi, non può non estendersi al termine di proposizione della domanda giudiziaria, che, pur se fuori del procedimento amministrativo, è a questo collegato come termine finale della complessa procedura preventiva. Pertanto, la inosservanza del termine (di sessanta giorni) stabilito dall'art. 16 del T.U. 1965 n. 1124 - il quale prevede un sistema di ricorsi amministrativi che non è stato modificato dall'entrata in vigore del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) - non comporta l'improponibilità della domanda giudiziaria, rispetto alla quale, inoltre, per il combinato disposto dell'art. 443 cod. proc. civ. e dell'art. 148 delle relative Disposizioni di attuazione (nel testo introdotto dalla legge suddetta), il preventivo esperimento delle procedure amministrative previste dalle leggi speciali si pone come condizione di procedibilità, e non più di proponibilità.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)