Sez. L, Sentenza n. 9715 del 14/09/1995 (Rv. 494006 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Per soppressione della posizione di lavoro - Obbligo del datore di lavoro di cercare una nuova collocazione del lavoratore - Riferimento ad un ambito di competenza del medesimo del tutto diversa, sebbene affine al titolo di studio conseguito - Esclusione - Rischio della obsolescenza tecnica della mansioni - Spettanza al datore di lavoro - Inammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Con riferimento alla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, in caso di soppressione della posizione di lavoro a cui è addetto un lavoratore, ha l'obbligo di cercargli una nuova collocazione in riferimento alle mansioni espletate e alle competenze acquisite in azienda o in altre affini occupazioni, mentre non è tenuto ad individuare possibili sue utilizzazioni nell'ambito di competenze del tutto diverse, per il solo fatto dell'avvenuto conseguimento di un titolo di studio genericamente riferibile a tali diverse competenze. Neanche, in relazione ai principi di cui all'art. 41, primo comma, e 42, secondo comma, Cost., può ritenersi a carico del datore di lavoro il rischio dell'"obsolescenza tecnica delle mansioni", particolarmente quando la ristrutturazione aziendale è profonda e trova fondamento nelle stesse esigenze che abbiano giustificato, prima dell'adozione del licenziamento, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria. (Nella specie, il lavoratore, già addetto a mansioni tecnico-contabili di controllo della produzione, aveva prospettato la possibilità di essere occupato in mansioni richiedenti conoscenze legali, essendosi laureato in giurisprudenza. La S.C. ha confermato la sentenza di merito, di rigetto dell'impugnativa del licenziamento, sulla base del suindicato principio e della convalida del giudizio di non concludenza nel caso specifico - in relazione anche al complessivo quadro probatorio - del richiamo di clausole contrattuali collettive favorevoli alla valorizzazione della professionalità e all'adozione di iniziative formative).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41 com. 1, Costituzione art. 42 com. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)