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Sez. L, Sentenza n. 8514 del 19/11/1987 (Rv. 456043 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERIO LETTERALE - CARATTERE PRIMARIO E FONDAMENTALE - FATTISPECIE RELATIVA AD INTERPRETAZIONE DELL'ART. 4 CCNL 1 AGOSTO 1972 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI IN TEMA DI LAVORO DOMENICALE.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456043-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERIO LETTERALE - CARATTERE PRIMARIO E FONDAMENTALE - FATTISPECIE RELATIVA AD INTERPRETAZIONE DELL'ART. 4 CCNL 1 AGOSTO 1972 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI IN TEMA DI LAVORO DOMENICALE.*

Il principio che il criterio letterale costituisce il primo e fondamentale canone per indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, con conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando l'individuazione di essa sia consentita da espressioni testuali, chiare, precise ed adeguate, trova applicazione non solo rispetto ai contratti individuali ma anche, ed a maggior ragione, rispetto ai contratti collettivi, dato il contenuto "normativo" di questi. (nella specie, l'impugnata sentenza - censurata dalla S.C. - aveva ritenuto che il trattamento economico previsto, per il lavoro prestato di domenica nell'ambito di un periodo lavorativo di sei giorni, dall'art. 4 del C.C.n.L. 1 agosto 1972 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali spettasse solo ai dipendenti che avessero lavorato tutte le domeniche dell'anno). (V 2450/85, mass n 440294; (V 4262/84, mass n 436188; (V 979/83, mass n 425747).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Contr. Coll. 01/08/1972 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)